Sicurezza Cantieri

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La normativa vigente in materia di sicurezza [d.lgs. 81/08], in caso di cantieri  in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione.

Il Coordinatore in fase di Progettazione

Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:

– redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

Il piano è costituito da una relazione tecnica contenente le scelte progettuali e le prescrizioni atte a garantire l’eliminazione o a ridurre al minimo dei rischi di lavoro, quindi le attrezzature e le misure protettive e preventive da utilizzare;

– predisporre il fascicolo dell’Opera.

Nel fascicolo dell’opera si inseriscono tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Il coordinatore in fase di esecuzione

Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di:
– verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Nel caso di inadempienze da parte dei lavoratori proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

–  verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (prodotto dalle imprese), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;

– valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

– verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

– sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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